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Sez. 2, Sentenza n. 14665 del 03/06/2008 (Rv. 603577 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Esistenza di vizi redibitori - Azione di risoluzione ex art. 1492 cod. civ. - Presupposti - Colpa dell'alienante - Necessità - Esclusione - Azione di risarcimento dei danni ex art. 1494 cod. civ. - Conoscenza dei vizi da parte del venditore - Presunzione a carico dello stesso - Sussistenza - Onere probatorio a carico dell'alienante.
Stato
decisa il 2008-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603577-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di compravendita, l'azione di risoluzione per i vizi della cosa venduta non presuppone l'esistenza della colpa dell'alienante, contrariamente alla diversa ipotesi dell'azione di risarcimento dei danni, nella quale l'art. 1494 cod. civ. presuppone la colpa del venditore ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)