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Sez. 1, Ordinanza n. 2576 del 05/12/1977 Cc. (dep. 08/03/1978) Rv. 138206 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ERGASTOLANI - PRONUNCIA NEGATIVA - REITERAZIONE DELL'ISTANZA DOPO ALMENO DICIOTTO MESI - PRONUNCIA POSITIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138206-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ERGASTOLANI - PRONUNCIA NEGATIVA - REITERAZIONE DELL'ISTANZA DOPO ALMENO DICIOTTO MESI - PRONUNCIA POSITIVA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'ammissione del condannato all'ergastolo al beneficio della liberazione condizionale, se e vero che un intervallo di diciotto mesi dopo una pronuncia negativa deve ritenersi, ai sensi dell'art 4 comma secondo legge 12 febbraio 1975, n 6, sufficiente e congruo per una nuova valutazione della condotta del detenuto, e pur vero che, trattandosi di termine minimo, la sua adeguatezza, ai fini del nuovo giudizio, questa volta positivo, sul sicuro ravvedimento, e condizionata alla sussistenza di concreti indici sui quali la valutazione favorevole possa con certezza basarsi.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 12/02/1975 num. 6 art. 4 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)