Sez. 1, Sentenza n. 888 del 27/04/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154500 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - GRAVITÀ DEL REATO - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - GRAVITÀ DEL REATO - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Il giudice di merito nel concedere o negare la liberazione condizionale al condannato, ai sensi del vigente art. 176 cod. pen., deve tener conto sempre ed esclusivamente del comportamento da lui tenuto durante il tempo di esecuzione della pena, a nulla rilevando l'indagine su altri elementi. (nella specie la Corte di appello aveva respinto l'istanza facendo esclusivo riferimento alla gravità del delitto commesso dall'istante - uxoricidio - ed al comportamento da lui tenuto all'epoca del processo). (V mass n 144574; (V mass n 138206; (V mass n 137575; (V mass n 137574; (V mass n 139176).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)