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Sez. L, Sentenza n. 3420 del 02/04/1998 (Rv. 514156 - 01)

SPORT - IN GENERE | Contratto di prestazione sportiva - Clausola compromissoria per arbitrato irrituale - Effetti - Improponibilità della domanda - Accertamento del credito di un terzo nei confronti dello sportivo professionista - Preclusione in danno del terzo - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514156-01

SPORT - IN GENERE

La clausola compromissoria per arbitrato irrituale prevista nel contratto di prestazione sportiva stipulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981 n.91, che determina l'improponibilità, per rinuncia convenzionale all'azione, della domanda relativa a diritti derivanti dal contratto stesso, esplica i suoi effetti solo tra le parti stipulanti e non può quindi precludere al terzo l'accertamento del proprio credito nei confronti dello sportivo professionista nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., in contraddittorio con le suddette parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)