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Sez. L, Sentenza n. 11751 del 01/08/2003 (Rv. 565610 - 01)

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE | Rapporti di lavoro fra società sportive e professionisti tesserati delle Federazioni - Controversie - Clausola compromissoria inserita nello statuto e nel regolamento federale prevedente il ricorso ad arbitrato - Validità - Condizioni - Mancanza di specifica approvazione per iscritto - Irrilevanza - Fattispecie relativa a lodo irrituale emesso dal collegio arbitrale della F.I.S.G. (Federazione Italiana Sport del ghiaccio) in controversia promossa nei confronti di una società di hockey.
Stato
decisa il 2003-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565610-01

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE

In tema di rapporti di lavoro fra società sportive e professionisti tesserati con le relative Federazioni, deve ritenersi valida la clausola compromissoria inserita nello statuto e nel regolamento federale che devolve le eventuali controversie ad un Collegio arbitrale, sempre che la procedura arbitrale si configuri come strumento alternativo e volontario al giudizio ordinario e non determini una rinunzia assoluta alla giurisdizione; né rileva, ai fini di tale validità, la eventuale mancanza di specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 cod. civ., in quanto l'efficacia della clausola compromissoria non discende dall'attuazione di condizioni generali di contratto predisposte da una delle parti, ma dall'adesione di entrambi i contraenti all'organizzazione sportiva e alla consequenziale applicazione dei vincoli che ne nascono (nella specie, la S.C., in base a tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il lodo irrituale emesso dal Collegio arbitrale previsto dagli art. 59 e 60 dello statuto della FISG - Federazione Italiana Sport del ghiaccio - e dall'art. 189 del regolamento organico della stessa Federazione, in controversia promossa nei confronti di una società di hockey).

Riferimenti normativi: Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4 com. 5, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)