Sez. 4, Sentenza n. 18981 del 09/03/2009 Ud. (dep. 06/05/2009) Rv. 243993 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Attività sportive - Società sportiva - Presidente - Posizione di garanzia in favore dei tesserati - Conseguenze.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
Il presidente di una società sportiva (nella specie: ciclistica) è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei tesserati, ed ha, pertanto, l'obbligo di accertare l'idoneità fisica di ciascuno di essi alla pratica sportiva, inoltrando la richiesta di visita medica e controllando successivamente che la visita sia eseguita presso gli ambulatori a ciò deputati e che sia stato rilasciato un certificato attestante inequivocabilmente l'idoneità fisica del tesserato alla pratica sportiva. (Nella specie, la Corte ha anche osservato che il nesso di causalità tra l'omissione delle predette attività e l'evento-morte dell'atleta non è interrotto dall'eventuale imprudenza di quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)