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Sez. 4, Sentenza n. 22037 del 21/04/2015 Ud. (dep. 26/05/2015) Rv. 263823 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Attività sportive - Società sportiva - Responsabile - Posizione di garanzia in favore degli utenti degli impianti sportivi - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263823-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., ed è tenuto, anche per il disposto di cui all'art. 2051 cod. civ., a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso ad un utente dell'impianto sportivo. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza di assoluzione del presidente di una squadra di calcio, il quale, nell'allestire il campo da gioco in cui si svolgevano le partite di detta squadra, non aveva rispettato la distanza tra la linea bianca delimitatoria del campo di calcio e la palificazione di recinzione, contro la quale, a seguito di un'azione di gioco, aveva urtato un calciatore, riportando lesioni gravi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)