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Sez. 3, Sentenza n. 20417 del 21/02/2018 Ud. (dep. 09/05/2018) Rv. 273223 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Inottemperanza ad ordinanza di sospensione di attività commerciale per ragioni di igiene - Reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273223-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

L'inosservanza di provvedimenti dell'autorità integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, restando estranea alla sfera di applicazione di tale norma l'inottemperanza ad ordinanze volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, posto che l'omissione, in tal caso, viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non configurabile il reato in relazione all'inottemperanza all'ordinanza di sospensione di un'attività commerciale di ristorazione emessa dall'ASL, ritenendo applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, attuativo della direttiva 2004/41/CE in tema di controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)