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Sez. 1, Sentenza n. 7893 del 08/02/2007 Ud. (dep. 24/02/2007) Rv. 236244 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Inosservanza di ordinanza sindacale - Configurabilità del reato - Condizioni - Inottemperanza all'ordinanza sindacabile imponente la chiusura di un esercizio di ristorazione per mancanza di autorizzazione sanitaria - Configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236244-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

L'inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod.pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l'inottemperanza a ordinanze sindacali, ancorché concernenti la materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, in quanto l'omissione è in tal caso punita con la sanzione amministrativa dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non configurabile il reato, perché l'ordinanza sindacale non era stata emessa per motivi contingibili urgenti, in quanto era stata imposta la chiusura di un esercizio di ristorazione per la mancanza dell'autorizzazione sanitaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7 bis, Legge 16/01/2003 num. 3 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)