Sez. 6, Sentenza n. 979 del 09/10/1985 CC (dep. 14/12/1985) Rv. 171384 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - SOGGETTO NON IMPUTABILE - ERRORE SUL FATTO COSTITUENTE REATO - VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - SOGGETTO NON IMPUTABILE - ERRORE SUL FATTO COSTITUENTE REATO - VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
In caso di accertata non imputabilità per infermità psichica, ai fini della applicazione delle misure di sicurezza di cui all'art. 222 cod. pen. il fatto commesso deve essere esaminato nella sua materialità come rapportabile immediatamente e direttamente al comportamento del soggetto, senza che rispetto a questi possa essere espletato altro tipo di indagine, come quella riferita alla rappresentazione della concreta violazione e alla sua attuazione. Non è pertanto prospettabile l'errore sul fatto costituente reato perché il giudizio sulla volontà, che si dovrebbe ritenere viziata dall'erronea rappresentazione della realtà, presupporrebbe quella capacità di intendere e di volere, nella specie esclusa, mentre la falsa rappresentazione non sarebbe espressione di una errata valutazione, ma di uno stato delirante dovuto a malattia mentale. (V mass n 166803).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)