diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 595 del 04/03/1974 (Rv. 368379 - 01)

COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI- CONTINGIBILI ED URGENTI - CONTENUTO - EFFETTI - DEGRADAZIONE DEI DIRITTI AD INTERESSI - MANCATA COMUNICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368379-01

COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI- CONTINGIBILI ED URGENTI - CONTENUTO - EFFETTI - DEGRADAZIONE DEI DIRITTI AD INTERESSI - MANCATA COMUNICAZIONE - IRRILEVANZA.*

Gli Atti amministrativi il cui risultato non puo essere conseguito senza il concorso dell'opera dei destinatari (e, tra essi, sono compresi gli ordini) hanno carattere recettizio e producono i loro effetti dal momento in cui i destinatari ne hanno avuto piena e precisa notizia. I provvedimenti contingibili e urgenti di sicurezza pubblica che il sindaco, a norma dell'art 153 del tu 4 febbraio 1915, n 149 (legge comunale e provinciale) puo adottare in materia di igiene, edilizia e polizia locale, non consistono, quanto al loro contenuto tipico, soltanto in ordini di esecuzione di determinate opere, ma consistono anche, e sopratutto, in provvedimenti dispositivi che incidono sul diritto di proprieta o su altri diritti, operando immediatamente - senza che alla produzione dei loro effetti debba concorrere il fatto dei destinatari - la degradazione dei diritti soggettivi ad interessi occasionalmente protetti. Poiche tale degradazione e determinata dai detti provvedimenti, e non gia dagli ordini impartiti per la loro esecuzione (i quali possono anche mancare nel caso che l'estrema urgenza consigli o renda necessaria l'esecuzione diretta da parte della pa), l'omessa comunicazione dell'ordine al destinatario lo rende inoperante e scagiona il destinatario medesimo dalla responsabilita per inottemperanza, ma non impedisce l'affievolimento del diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)