Sez. U, Sentenza n. 1476 del 05/03/1980 (Rv. 405028 - 01)
COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI ED URGENTI - ORDINE AL PRIVATO DI ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE EDILI PER RAGIONI DI PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI ED URGENTI - ORDINE AL PRIVATO DI ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE EDILI PER RAGIONI DI PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'ordine con il quale il sindaco di un comune imponga al proprietario di un immobile l'esecuzione di lavori ed opere ed edili, per ragioni di pubblica e privata incolumita, comporta, come ogni altro provvedimento contingibile ed urgente adottato a norma dell'art 153 del RD 4 febbraio 1915 n 148 (testo unico della legge comunale e provinciale), l'immediata degradazione dei diritti soggettivi di detto destinatario ad interessi occasionalmente protetti, la cui tutela, pertanto, resta devoluta alla giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo. (V 595/74, mass n 368379).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 153, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)