Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15465 del 20/06/2013 (Rv. 626981 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie - Incertezza del valore dell'immobile - Criterio delle vacazioni - Applicabilità in via residuale - Valutazione sulla base degli atti - Necessità - Valore indicato dal consulente nella propria richiesta - Utilizzabilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio per la consulenza in materia di costruzioni edilizie, che l'art. 11 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002 dichiara calcolabile sulla base del criterio a scaglioni, la mancanza di certezza sul valore dell'immobile non giustifica di per sé il ricorso al criterio delle vacazioni, che ha carattere solo residuale, dovendo il giudice in tale ipotesi verificare se la valutazione sia possibile sulla base di quanto risulta dagli atti, potendo anche basarsi sui valori indicati dal consulente nella propria richiesta, se ritenuti congrui.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)