Sez. 2, Sentenza n. 3509 del 10/04/1999 (Rv. 525170 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Procedimento di istruzione preventiva - Mancanza di domanda per individuare il valore della controversia - Necessità di determinazione a vacazione o con onorario da un minimo ad un massimo - Esclusione - Calcolo a percentuale, sulla base del valore indicato dal c. t. u. - Ammissibilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO
Il compenso al c. t. u. incaricato in un procedimento di accertamento Tecnico preventivo può esser calcolato a percentuale, e quindi non necessariamente a tempo o con onorario da un minimo ad un massimo, pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia, perché il giudice può ritenere congruo quello indicato dal c. t. u. nella sua richiesta di liquidazione (nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la determinazione dell' onorario ai sensi dell' art. 11 del D. P. R. 27 luglio 1988 n. 352, anziché art. 1, seconda parte, ovvero art. 12 stesso D. P. R., ad un ingegnere, nominato in un procedimento di istruzione preventiva per accertare vizi e difetti di costruzione di un edificio e l'adeguatezza degli impianti su di esso alle relative norme per il funzionamento, malgrado l'assenza di domanda di accertamento dei costi per eliminarli ovvero di incidenza di essi sul valore dell'immobile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 art. 11, DPR 27/07/1988 num. 352 art. 12, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)