Sez. 2, Sentenza n. 14455 del 29/09/2003 (Rv. 567206 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione della parte - Potere del giudice di merito - Natura discrezionale - Sussistenza - Fase d'impugnazione - Esercizio del potere - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE
Il potere di natura discrezionale conferito dal secondo comma dell'art. 182 c.p.c al giudice di merito di assegnare nella fase istruttoria un termine per la regolarizzazione della costituzione della parte, non può comunque essere esercitato in fase d'impugnazione, giacché-essendosi verificata la decadenza connessa alla proposizione nel termine di legge del gravame - la regolarizzazione non è ammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)