Sez. U, Sentenza n. 819 del 24/01/1995 (Rv. 489903 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Territoriali - Mancata produzione della delibera di autorizzazione - Accertamento al momento della decisione - Declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo - Necessità - Assegnazione di un termine per l'acquisizione del documento non prodotto - Inammissibilità - Produzione diretta a dimostrare la sussistenza dell'autorizzazione nella pregressa fase processuale definita con la declaratoria predetta - Preclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
La mancata produzione, da parte di un ente pubblico territoriale, della delibera di autorizzazione del suo rappresentante legale a stare in giudizio concreta di per sè un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade perciò nella previsione dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (e non anche in quella del primo comma del medesimo articolo, concernente soltanto le irregolarità della costituzione in giudizio intesa come specifico atto processuale), con la conseguenza che, se rilevata dal collegio al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria dell'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso sia tenuto ad assegnare un termine per l'acquisizione del documento non prodotto, in quanto tale regolarizzazione è prevista dal citato art. 182, secondo comma, solo con riferimento alla fase istruttoria ed inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità, nel quale inoltre resta preclusa la produzione di detto documento al fine di dimostrare la sussistenza dell'autorizzazione nella pregressa fase processuale, ormai definita con la declaratoria suddetta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)