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Sez. L, Sentenza n. 18608 del 21/08/2009 (Rv. 609811 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato - Indennità ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 - Natura risarcitoria e non retributiva - Conseguenze - Cumulo di interessi e rivalutazione - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609811-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel testo introdotto dalla legge 11 maggio 1990, n. 108), risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento; ne consegue che il relativo credito, pur essendo connesso ad un rapporto di lavoro e rientrando nell'ambito previsionale dell'art. 429 cod. proc. civ., comportante il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria, non ha natura retributiva ed è pertanto estraneo alla previsione di cui all'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, che tale cumulo esclude.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)