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Sez. L, Sentenza n. 9062 del 12/05/2004 (Rv. 572834 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato - Somme dovute dal datore di lavoro ex art. 18 legge n. 300 del 1970 in esecuzione della sentenza di primo grado - Natura risarcitoria - Riforma della sentenza - Debenza delle somme - Esclusione - Ripetibilità delle stesse - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572834-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono, ex art. 18 legge n. 300 del 1970 (nel nuovo testo introdotto dalla legge 11 maggio 1990 n. 108), risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento; pertanto, in caso di riforma della sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore licenziato, vuoi per essere legittimo il licenziamento, vuoi perché, pur essendo questo illegittimo, sia esclusa la tutela reale del lavoratore in ragione della natura dell'ente datore di lavoro e dell'attività dallo stesso svolta, dette somme non sono dovute, e se corrisposte, sono ripetibili.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)