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Sez. 3 - , Sentenza n. 31282 del 27/03/2019 Ud. (dep. 17/07/2019) Rv. 277167 - 02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Questioni rilevabili d'ufficio - Rilevabilità di violazione della Cedu - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277167-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

È rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio di legittimità la questione relativa alla violazione della CEDU, così come interpretata dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, in quanto le decisioni della stessa, allorquando evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna con la Convenzione europea, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale sono state pronunciate. (Fattispecie in tema di confisca da lottizzazione abusiva, in cui la Corte ha chiarito che, poiché il profilo di incompatibilità del sistema interno con la normativa convenzionale era stato accertato per la prima volta dalla Corte EDU con sentenza successiva al ricorso, il principio per cui giudice è tenuto ad applicare il diritto nazionale in conformità ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali ex art. 117, primo comma Cost. fa sì che la Corte di cassazione debba rilevare d'ufficio la questione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., come se ci si trovasse di fronte a "ius superveniens", tanto più quando, come nella specie, la questione incida sull'irrogazione di una pena, nel senso di cui all'art. 7 CEDU).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)