Sez. 1, Sentenza n. 604 del 08/02/1978 (Rv. 389912 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - PROVA - FISSATI BOLLATI - NATURA - ATTO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DATA DEL TRASFERIMENTO AZIONARIO - INOPPONIBILITA AI TERZI.*
CONTRATTI DI BORSA - PROVA - FISSATI BOLLATI - NATURA - ATTO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DATA DEL TRASFERIMENTO AZIONARIO - INOPPONIBILITA AI TERZI.*
Il cosiddetto 'fissato bollatò, imposto per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa, non ha carattere e natura di atto pubblico, ancorche sottoscritto da agente di cambio, in quanto questi, operando come intermediario, esprime una propria volonta negoziale, e non compie attivita di certificazione di altrui dichiarazioni. Detto fissato bollato, pertanto, non e idoneo per l'opponibilita ai terzi della data certa del relativo trasferimento azionario ed in ispecie nei confronti dell'amministrazione finanziaria in materia di imposta di successione, al fine dell'esclusione dei titoli dell'asse ereditario del preteso alienante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2022, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/03/1925 num. 222 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)