Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 28/04/1981 (Rv. 413331 - 01)
TITOLI DI CREDITO - TITOLI NOMINATIVI - TRASFERIMENTO - AZIONI - TRASFERIMENTO - MODALITA - VENDITA CON EFFETTI OBBLIGATORI - VALIDITA - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DEI TITOLI - FORME - RILASCIO DEL COSIDDETTO 'FISSATO BOLLATÒ - INIDONEITA.*
TITOLI DI CREDITO - TITOLI NOMINATIVI - TRASFERIMENTO - AZIONI - TRASFERIMENTO - MODALITA - VENDITA CON EFFETTI OBBLIGATORI - VALIDITA - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DEI TITOLI - FORME - RILASCIO DEL COSIDDETTO 'FISSATO BOLLATÒ - INIDONEITA.*
Se per il trasferimento dei titoli nominativi, compresi quelli azionari di societa, necessitano la loro materiale consegna allo acquirente ed il cosiddetto transfert, tuttavia, in Mancanza dei predetti elementi, le parti possono concludere un contratto perfetto ed incondizionato di vendita con effetti obbligatori, non soggetto ad alcuna specifica Forma, per cui il venditore sia tenuto a trasferire la proprieta dei titoli nominativi, non appena ne abbia acquistata la disponibilita materiale e giuridica. In tal caso, ai fini dell'esecuzione del trasferimento in questione, occorre, a norma dell'art 2022, primo comma, cod civ, l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente ovvero il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare, con relativa annotazione nel registro, mentre, per contro, non e sufficiente il rilascio del cosiddetto 'fissato bollatò, che e imposto per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa e non ha certo una funzione surrogatoria della esecuzione del transfert, potendo soltanto valere come ulteriore documentazione di una cessione meramente consensuale. (V 116/81, mass n 410511, sulla seconda parte; (V 604/78, mass n 389912, sulla seconda parte; (V 1549/70, mass n 347408, sulla seconda parte; (Conf 308/67, mass n 326135, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2022, Cod. Civ. art. 2355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)