Sez. 5, Sentenza n. 16216 del 17/03/2005 Cc. (dep. 29/04/2005) Rv. 231198 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Provvedimento del giudice di accompagnamento coattivo dell'indagato - Possibile motivo di ricusazione - Esclusione.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
Deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen nel caso in cui il giudice per indagini preliminari abbia disposto l'accompagnamento coattivo dell'indagato la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con incidente probatorio, in quanto trattasi dell'esercizio di un potere legittimo riconosciuto dall'art. 399 cod. proc. pen., a nulla rilevando che il giudice, errando, abbia citato l'art. 490 cod. proc. pen. che prevede analogo potere del giudice nei confronti dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 399 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)