Sez. 3, Sentenza n. 38000 del 08/07/2004 Cc. (dep. 27/09/2004) Rv. 230033 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto o inammissibilità della richiesta di incidente probatorio - Possibile motivo di ricusazione - Esclusione.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
Deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma primo lett. b) cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di incidente probatorio ritenendola superflua rispetto al materiale già acquisito, e perciò in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, giacchè in tale caso, il g.i.p. non "ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione", ma ha motivatamente esercitato il potere discrezionale che gli compete a norma dell'art. 398 comma primo cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)