Sez. L, Ordinanza n. 10404 del 21/04/2025 (Rv. 674758-03)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Avvocati interni dell'INPS - Compensi - Oneri riflessi ed IRAP - Soggetto obbligato - Individuazione - Traslazione dell'IRAP a carico dei dipendenti - Esclusione - Possibilità di far gravare l'IRAP sul fondo per la retribuzione accessoria - Limiti. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
I compensi dovuti all'avvocatura interna dell'INPS, ai sensi delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari interne e della contrattazione collettiva, in relazione all'attività giudiziale svolta, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 166 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale può accantonare tale imposta sul fondo destinato alla retribuzione accessoria dei dipendenti solo se le risorse complessive ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o - se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati - l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST., DPR 26/05/1976 num. 411 art. 30, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Contr. Coll. 08/01/2003 art. 6 com. 1, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)