Sez. 3, Sentenza n. 35862 del 30/09/2002 Ud. (dep. 25/10/2002) Rv. 222922 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Restituzione degli atti al PM in seguito a modifica della sanzione - Abnormità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
È abnorme, perché determina una indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento il quale, nel dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, abbia rimesso gli atti al PM per la riformulazione di alcuni capi di imputazione in seguito alla modifica delle disposizioni penali che avevano previsto per quel reato sanzioni più severe. Ed invero la sopravvenienza di nuove disposizioni di legge, modificative del trattamento penale del fatto contestato, è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, in quanto spetta al giudice, nei limiti della propria competenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, applicando, se del caso, i principi di diritto penale intertemporale dettati dall'art. 2 cod. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)