Sez. 1, Sentenza n. 36257 del 08/07/2004 Cc. (dep. 13/09/2004) Rv. 229854 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - provvedimenti abnormi | Restituzione degli atti al P.M. a seguito di asserita discrasia tra l'imputazione contenuta nel decreto di rinvio a giudizio e la motivazione inserita, pur se non prevista, nel decreto stesso - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - provvedimenti abnormi
Costituisce provvedimento abnorme, perchè determina un'indebita regressione del procedimento ad una fase anteriore non prevista dall'ordinamento, l'ordinanza emessa nella fase degli atti preliminari al dibattimento con la quale il Tribunale monocratico, investito del decreto di rinvio a giudizio emesso, all'esito di udienza preliminare, in ordine al delitto di omicidio volontario aggravato, restituisca gli atti al g.u.p., ravvisando una violazione dell'art. 429, comma primo lett. c) cod. proc. pen. nella discrasia tra imputazione elevata (per la quale la competenza appartiene alla Corte d'assise e non al Tribunale) e motivazione del decreto - tale da ingenerare insuperabili perplessità sul fatto addebitato -, peraltro non prevista dall'art. 429 cod. proc. pen., che richiede soltanto l'indicazione sommaria delle fonti di prova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)