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Sez. 3, Sentenza n. 1958 del 25/05/1999 Cc. (dep. 20/09/1999) Rv. 214628 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati - Istanza di revoca del provvedimento di confisca - Motivata da cambio di destinazione della zona non ancora definitivo - Rigetto dell'istanza di revoca - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214628-01

EDILIZIA - IN GENERE

È inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte di appello di rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento, dalla stessa emesso, di confisca di terreni abusivamente lottizzati, motivata dal cambio di destinazione della zona, da agricola a espansione residenziale, allorché tale destinazione non sia definitiva perché la relativa modifica del piano regolatore è in corso di elaborazione e subordinata alla successiva approvazione da parte della regione, mancando per tale ragione una lottizzazione convenzionata quale presupposto per ottenere la concessione in sanatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)