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Sez. 3, Sentenza n. 12999 del 09/11/2000 Ud. (dep. 14/12/2000) Rv. 218003 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Sentenza di condanna - Necessità - Esclusione - Limiti - Provvedimento autorizzatorio della lottizzazione - Piano di recupero adottato dal consiglio comunale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218003-01

EDILIZIA - IN GENERE

In caso di lottizzazione abusiva l'ordine di confisca, imposto dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, si applica indipendentemente da una sentenza di condanna, stante la sua natura di misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa alla oggettiva illiceità del bene, con la conseguente sua irrevocabilità in assenza di un esplicito provvedimento adottato dall'autorità competente ed autorizzatorio della lottizzazione. (nella specie la Corte ha ritenuto legittima la confisca disposta in presenza di un piano di recupero previsto dall'art. 29 della legge n. 47 e deliberato dal consiglio comunale, evidenziando come anche la modifica del piano regolatore sia subordinata all'approvazione da parte della Regione e ritenendo sino a tale approvazione non rilevante il deliberato comunale).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)