Sez. U, Sentenza n. 2774 del 17/11/1966 (Rv. 325290 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - CONTROLLO SULLA GIURISDIZIONE ESTERNA - ERRORES IN IUDICANDO - INSINDACABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - CONTROLLO SULLA GIURISDIZIONE ESTERNA - ERRORES IN IUDICANDO - INSINDACABILITA.*
Le decisioni del consiglio di stato in Sede giurisdizionale sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione (in conformita delle combinate norme di cui agli artt.48 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, 360, n.1, 362, primo comma, cod.proc.civ. e 111, terzo comma Costituzione) esclusivamente per motivi attinenti alla giurisdizione. Pertanto, l'impugnazione e ammissibile soltanto nei seguenti casi - a) eccesso di potere giurisdizionale, per avere il consiglio di stato invaso il campo riservato alla discrezionalita della pubblica amministrazione, estendendo la propria giurisdizione a controversie sottratte alla cognizione di qualsiasi giudice perche, ad esempio, relative a posizioni soggettive riconducibili a semplici interessi di fatto privi di ogni tutela giurisdizionalè b) invasione della sfera della giurisdizione attribuita al giudice ordinario ovvero ad altro giudice specialè C) esplicazione di un Sindacato di merito, allorquando la potestas iudicandi attribuita al consiglio di stato sia limitata alla sola indagine sulla legittimita dell'atto amministrativò d) rifiuto dell'Esercizio della potesta giurisdizionale, sull'erroneo presupposto che la materia non possa essere oggetto di funzione giurisdizionalè e) erronea Costituzione del collegio giudicante, in quanto la Mancanza dei presupposti costitutivi essenziali dell'organo si inquadra anch'essa nel difetto di giurisdizione. Al di fuori delle ipotesi anzidette, restano sottratte al controllo della S. C. le violazioni dipendenti, comunque, da erronea e falsa applicazione di norme giuridiche, da vizio del processo logico della decisione, da manchevole valutazione delle prove e da inosservanza delle norme che regolano lo svolgimento del processo. Rispetto al ben piu ampio Sindacato, previsto dall'art.111, secondo comma cost., riguardo alle decisioni del giudice ordinario e degli altri giudici speciali, la limitazione di tale controllo all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione del consiglio di stato trova la sua giustificazione sul rilievo che l'attivita giurisdizionale di questo (come anche della Corte dei conti) incide sull'atto amministrativo e, quindi, su quel potere discrezionale che ne costituisce il motivo ispiratore. (Cfr. 322627 - 1372-65 - 2124-64 - 2121-64).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)