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Sez. U, Sentenza n. 451 del 11/02/1969 (Rv. 338528 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - ERRONEO ACCERTAMENTO DELLA TITOLARITA DEL RAPPORTO, DELLA LEGITTIMAZIONE E DELL'INTERESSE AD AGIRE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338528-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - ERRONEO ACCERTAMENTO DELLA TITOLARITA DEL RAPPORTO, DELLA LEGITTIMAZIONE E DELL'INTERESSE AD AGIRE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*

Il consiglio di stato, come qualsiasi altro giudice competente per il merito, ha la potesta giurisdizionale di accertare l'esistenza o l'inesistenza dei presupposti processuali e delle condizioni della Azione. Pertanto, l'accertamento, positivo o negativo, del consiglio di stato in ordine alla titolarita della posizione sostanziale, della legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire, anche se in ipotesi errato nei presupposti di fatto e nelle premesse di diritto, rimane estraneo al controllo dei limiti esterni della giurisdizione, implicando, nella predetta ipotesi, semplici errori in judicando. (V. 1396-68, mass. 333025 2344-67, mass. 329588 1673-67, mass. N. 328495 2774-66, mass. N. 325290).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)