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Sez. 3, Sentenza n. 19496 del 24/09/2015 Ud. (dep. 11/05/2016) Rv. 266792 - 01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Art. 191 cod. proc. pen. - Istituto posto a garanzia delle posizioni difensive - Conseguenze - Applicazione per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266792-01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ

La sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto fondata, anche se non decisiva, la doglianza relativa al rigetto della richiesta della difesa di acquisire la corrispondenza epistolare intrattenuta dal detenuto e ritenuta oggettivamente inutilizzabile perchè intercettata, ad insaputa di questi, ai sensi degli artt. 266 e ss., cod. proc.pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 353, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)