Sez. 1, Sentenza n. 11027 del 26/11/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 207332 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Istituto posto a garanzia delle posizioni difensive - Applicazione per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa - Possibilità - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ
L'istituto della inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen. è posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una delle quali è rappresentata dall'ipotesi prevista dall'art. 195, comma primo, cod. proc. pen.) non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)