Sez. 1, Sentenza n. 2514 del 18/10/1966 (Rv. 324850 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - IN TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO IVI COMPRESO IL GIUDIZIO DI RINVIO.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - IN TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO IVI COMPRESO IL GIUDIZIO DI RINVIO.*
L'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che deve avvenire nelle cause indicate nell'art.70 cod. proc. civ., non puo essere limitato ad alcune fasi delle cause medesime, ma deve essere attuato a pena di nullita - in tutto lo svolgimento del processo fino alla sua conclusione, compresa la fase di rinvio, anche nel caso in cui la domanda che ha determinato tale intervento (nella specie, Azione di nullita del marchio) sia stata decisa nelle precedenti fasi ed il giudizio di rinvio riguardi gli effetti che da quella decisione derivino o le ulteriori questioni che ad essa conseguano.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)