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Sez. 3, Sentenza n. 1104 del 17/04/1970 (Rv. 346661 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - IN TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO - GIUDIZIO - GIUDIZIO DI RINVIO - INCLUSIONE - CONCLUSIONI DIVERSE- QUESTIONI SOLO CONSEGUENZIALI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346661-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - IN TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO - GIUDIZIO - GIUDIZIO DI RINVIO - INCLUSIONE - CONCLUSIONI DIVERSE- QUESTIONI SOLO CONSEGUENZIALI - IRRILEVANZA.*

Nei giudizi in cui e prescritto l'intervento del pubblico ministero (come quelli aventi ad oggetto la querela di falso), la partecipazione di detto organo e necessaria in tutte le fasi del processo, compresa quella di rinvio, indipendentemente dalla necessita o possibilita, che esso abbia, di adottare conclusioni diverse da quelle formulate in grado di appello, ed anche se il giudizio di rinvio riguardi non piu la domanda che ha determinato l'intervento, ma soltanto questioni conseguenziali. (V 2514-66, massima n 324850).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)