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Sez. 1, Sentenza n. 4622 del 09/12/1957 (Rv. 882394 - 01)

VENDITA - "EMPTIO SPEI" - "EMPTIO REI SPERATAE" - DIFFERENZE - DISCIPLINA - FATTISPECIE: FRUTTI. VENDITA - "EMPTIO SPEI" - "EMPTIO REI SPERATAE" - ACCERTAMENTO INCENSURABILE - "EMPTIO SPEI" - PRESUNZIONE - INAMMISSIBILITÀ.
Stato
decisa il 1957-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882394-01

VENDITA - "EMPTIO SPEI" - "EMPTIO REI SPERATAE" - DIFFERENZE - DISCIPLINA - FATTISPECIE: FRUTTI. VENDITA - "EMPTIO SPEI" - "EMPTIO REI SPERATAE" - ACCERTAMENTO INCENSURABILE - "EMPTIO SPEI" - PRESUNZIONE - INAMMISSIBILITÀ.

Nell'emptio spei, o vendita di speranza, il compratore, ai sensi dell'art. 1472, 2' comma, cod. civ., si impegna incondizionatamente a pagare un prezzo determinato al venditore, anche se la cosa od il diritto venduto non vengano mai ad esistenza o siano, comunque, quantitativamente o qualitativamente diversi da quelli sperati o supposti dal compratore al momento dell'acquisto. La vendita di cosa sperata è, invece, una vera e propria vendita di cosa futura, come tale a carattere meramente obbligatorio ed a consenso anticipato che diviene completa e produce i suoi effetti definitivi, tra i quali il trasferimento del diritto venduto, solo quando sia NATO il diritto o sia venuta ad esistenza la cosa venduta, con la conseguenza che se il diritto non nasce più o la cosa venduta non viene ad esistenza, il contratto manca di oggetto e la vendita diviene nulla. La vendita di frutti naturali futuri, siano essi già pendenti o germoglianti, è vendita di cosa futura, così che la proprietà degli alberi o dei frutti del fondo è acquistata dal compratore solo quando gli alberi sono tagliati ed i frutti sono separati. Tale vendita si trasforma in emptio spei se il compratore si sia accollato per patto espresso l'ulteriore e distinto rischio dell'esistenza della cosa venduta, impegnandosi a pagare il prezzo in ogni evento. Stabilire se si abbia emptio spei o emptio rei speratae o in genere vendita di cosa futura è questione di fatto che attiene all'interpretazione della volontà, perché incensurabile in Cassazione. Peraltro, nel dubbio se una determinata vendita integri una emptio spei o una emptio rei speratae si deve presumere piuttosto la vendita di cosa futura perché l'emptio spei, contratto aleatorio, non può essere mai presunta, attesa la sua eccezionalità, ma deve risultare da una espressa volizione delle parti e da clausole appositamente stabilite o accettate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)