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Sez. 5, Sentenza n. 792 del 02/03/1989 Ud. (dep. 23/01/1990) Rv. 183116 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - INOPPUGNABILITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1989-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183116-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - INOPPUGNABILITÀ - RATIO.*

Il provvedimento di trasmissione degli Atti al P.m., emesso ex art. 477, secondo comma. Cod. proc. pen., dal giudice di primo grado - ad eccezione dell'ipotesi in cui esso presenti carattere di abnormità - non è impugnabile, nessun pregiudizio potendo derivare alle parti del processo, che potranno far valere ogni diritto e difesa nel nuovo giudizio che sarà instaurato. (Conf mass n 170448).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)