Sez. 5, Sentenza n. 792 del 02/03/1989 Ud. (dep. 23/01/1990) Rv. 183116 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - INOPPUGNABILITÀ - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - INOPPUGNABILITÀ - RATIO.*
Il provvedimento di trasmissione degli Atti al P.m., emesso ex art. 477, secondo comma. Cod. proc. pen., dal giudice di primo grado - ad eccezione dell'ipotesi in cui esso presenti carattere di abnormità - non è impugnabile, nessun pregiudizio potendo derivare alle parti del processo, che potranno far valere ogni diritto e difesa nel nuovo giudizio che sarà instaurato. (Conf mass n 170448).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)