Sez. 3, Sentenza n. 8139 del 22/04/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170448 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE CHE RIMETTA GLI ATTI IN ISTRUTTORIA PER PROCEDERE IN ORDINE AD ALTRI REATI EMERSI IN DIBATTIMENTO - INOPPUGNABILITÀ - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE CHE RIMETTA GLI ATTI IN ISTRUTTORIA PER PROCEDERE IN ORDINE AD ALTRI REATI EMERSI IN DIBATTIMENTO - INOPPUGNABILITÀ - RATIO.*
Non è ricorribile per Cassazione, per il principio della tassatività delle impugnazioni, il provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 477, ultimo comma, il pretore disponga la trasmissione degli Atti in istruttoria per procedere nei confronti dell'imputato per altri reati emersi nella fase dibattimentale. Tale provvedimento, infatti, ha contenuto meramente processuale, ed ordinatorio che non lede, anzi ripristina, i diritti della difesa esperibili nel tempo e nella Sede opportuna, sicché resta escluso, altresì, che tale provvedimento possa risultare tra quelli impugnabili ai sensi dello art. 111 della Costituzione. (Conf mass n 107154; (Conf mass n 108155; (Conf mass n 109942; (Conf mass n 114863; (Conf mass n 117640; (Conf mass n 118036).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)