Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2011 (Rv. 615939 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Piccola impresa operante nel meridione - Equa retribuzione - Minimi salariali fissati in sede di contrattazione collettiva - Riferibilità - Necessità - Scostamento - Condizioni - Inosservanza - Conseguenze - Motivazione irrazionale e insufficiente.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
Ai fini della determinazione dell'equa retribuzione dei dipendenti di una piccola impresa operante nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 36 Cost., costituisce parametro ordinario di riferimento la retribuzione minima fissata dalle parti sociali in sede di contrattazione collettiva, la cui elaborazione ha tenuto conto anche dell'esistenza e delle esigenze delle piccole imprese, nonché delle difficoltà in cui possono versare quelle operanti in alcune zone del paese. Ne consegue che è irrazionale e insufficiente la motivazione della sentenza di merito che ritenga adeguata la retribuzione del lavoratore inferiore ai minimi della contrattazione collettiva di settore, facendo generico riferimento, disancorato da elementi concreti, alle retribuzioni correnti nelle piccole imprese operanti nel meridione d'Italia invece che a quelle della specifica categoria (nella specie, le ricevitorie del gioco del lotto) e senza neppure tenere conto del fatto notorio che condizioni di crisi economica favoriscono il gioco del lotto (e di quelli affini) e, quindi, l'attività delle ricevitorie.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)