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Sez. L, Sentenza n. 3184 del 17/03/2000 (Rv. 534880 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost. - Determinazione - Valutazioni relative - Giudizio di fatto - Configurabilità - Mancanza di contratto per la specifica categoria - Riferimento alla contrattazione collettiva di settore affine - Ammissibilità - Limiti in relazione al concreto "petitum" - Funzione meramente orientativa delle clausole del contratto di riferimento - Clausole indirettamente rilevanti ai fini economici - Valorizzabilità - Difficoltà economica del datore di lavoro - Conseguente derogabilità dei minimi garantiti ex art. 36 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534880-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

Nell'adeguamento della retribuzione operata per la salvaguardia di diritti costituzionalmente rilevanti a norma dell'art. 36 Cost., il giudice di merito, a cui è riservato il relativo apprezzamento, nell'impossibilità di fare riferimento a un contratto collettivo stipulato per la specifica categoria a cui appartiene l'impresa, può individuare una categoria affine, senza essere vincolato dalle indicazioni delle parti, fermo restando che, ove le indicazioni dell'attore servano a delimitare precisamente il "petitum", il giudice non può attribuire vantaggi economici non richiesti. Inoltre, anche se il riferimento al contratto collettivo di categoria non implica la meccanica trasposizione delle sue clausole, avendo solo un valore orientativo, è ammissibile la valorizzazione anche di clausole non riguardanti la retribuzione in senso stretto, e tuttavia indirettamente necessarie, nel quadro della determinazione di un minimo di retribuzione che valga a rendere quest'ultima sufficiente in relazione alla prestazione resa e alle esigenze di un'esistenza libera e dignitosa: minimo retributivo che non può essere derogato neanche in considerazione della situazione economico - finanziaria dell'impresa, che pur in linea generale può influenzare i livelli salariali, attraverso il contemperamento dei contrapposti interessi operato dalla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)