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Sez. 7, Sentenza n. 38469 del 16/08/2002 Ud. (dep. 18/11/2002) Rv. 222786 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE | Indicazione della qualità di convivente nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario - Omissione - Prova della sussistenza della conoscenza dell'atto raggiunta altrimenti dal destinatario - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-08-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222786-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE

In tema di notificazioni a mezzo posta, il disposto di cui all'art.7, comma 4, della legge n.890 del 1982 - per il quale la firma del consegnatario sull'avviso di ricevimento, se trattasi di familiare, deve essere seguita dall'indicazione di convivenza, anche se temporanea - significa che l'adempimento richiesto è sufficiente a dare la certezza legale che il contenuto dell'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, ma non esclude che essa possa essere raggiunta altrimenti, in quanto la certezza legale non può sovrapporsi alla certezza storica, privandola di significato quando l'atto abbia, comunque, raggiunto il suo scopo.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)