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Sez. 5, Sentenza n. 2100 del 29/04/1997 Cc. (dep. 24/06/1997) Rv. 208019 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - A MEZZO POSTA | Perfezionamento e decorrenza - Conoscenza legale - Osservanza delle modalità - Sufficienza - Dimostrazione della mancata notifica - Onere dell'interessato.
Stato
decisa il 1997-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208019-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione a mezzo posta, non bisogna riferirsi, ai fini del perfezionamento della notificazione e della decorrenza dei suoi effetti, al raggiungimento della conoscenza effettiva o reale dell'atto, ma alla conoscenza legale, che viene realizzata con l'osservanza delle modalità esecutive prescritte in ogni forma di notificazione, incombendo all'interessato l'onere di dimostrare che il plico non gli è giunto in ritardo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)