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Sez. 3, Sentenza n. 285 del 17/01/1986 (Rv. 443920 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - DIRITTO DI RIPRESA - DISCIPLINA EX ART. 42 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIA IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA PRECEDENTE - PERSISTENTE APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443920-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - DIRITTO DI RIPRESA - DISCIPLINA EX ART. 42 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIA IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA PRECEDENTE - PERSISTENTE APPLICABILITÀ.*

L'art. 53, primo comma, della legge n. 203 del 1982 recante norme sui contratti agrari - il quale, dopo avere stabilito l'applicabilità ai rapporti in corso, anche se oggetto di controversia, delle nuove norme di detta legge, ad eccezione del caso in cui sia intervenuta sentenza già esecutiva o transazione, introduce una deroga con riferimento al disposto dell'art. 42 in tema di diritto di ripresa del concedente - pone un'eccezione non all'eccezione bensì al principio, prima fissato, dell'immediata applicabilità della nuova disciplina. Conseguentemente, le controversie già promosse dal concedente per ottenere la cessazione della proroga legale del rapporto d'affitto in relazione al proposito di provvedere direttamente alla coltivazione del fondo, si sottraggono all'applicazione del richiamato art. 42 (nonostante la sopravvenienza della legge n. 203 del 1982 prima di una sentenza esecutiva) e restano soggette alla disciplina di cui alla preesistente normativa in tema di diritto di ripresa del fondo. (Conf 6345/84, mass n 437943).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)