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Sez. 4, Sentenza n. 7839 del 13/03/1984 Ud. (dep. 01/10/1984) Rv. 165847 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI APPELLO - ACCOGLIMENTO ANCHE PARZIALE DELL'IMPUGNAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE DELL'IMPUTATO APPELLANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165847-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI APPELLO - ACCOGLIMENTO ANCHE PARZIALE DELL'IMPUGNAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE DELL'IMPUTATO APPELLANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'imputato non può essere condannato alle spese del giudizio di impugnazione in caso di accoglimento anche parziale del gravame giacché in tal caso il giudizio stesso è stato da lui utilmente provocato. Viola, pertanto, tale principio il giudice di appello che dichiari non punibile l'imputato appellante perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e condanni nel contempo il predetto alle spese di secondo grado. (Conf mass n 152219; (Conf mass n 151849 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)