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Sez. 2, Sentenza n. 816 del 09/02/1981 (Rv. 411298 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE RIGOROSO - LIMITI - BENE IN CONTESTAZIONE PROVENIENTE DA UN DANTE CAUSA COMUNE AI DUE LITIGANTI - CONTESTAZIONE DELL'UNICITA DEL DANTE CAUSA IN MODO GENERICO O IMMOTIVATO OVVERO SENZA PROVE SPECIFICHE E PERTINENTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411298-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE RIGOROSO - LIMITI - BENE IN CONTESTAZIONE PROVENIENTE DA UN DANTE CAUSA COMUNE AI DUE LITIGANTI - CONTESTAZIONE DELL'UNICITA DEL DANTE CAUSA IN MODO GENERICO O IMMOTIVATO OVVERO SENZA PROVE SPECIFICHE E PERTINENTI - IRRILEVANZA.*

Nell'Azione di rivendicazione, l'attore e soggetto ad un rigoroso Onere della prova, dovendo dimostrare non solo il proprio acquisto, ma anche che il suo dante causa era effettivo titolare del bene, e dovendo cosi risalire la catena degli acquisti sino a raggiungere la dimostrazione di un acquisto a titolo originario da parte di un dante causa remoto, ovvero dimostrare l'intervenuta usucapione del bene stesso, attraverso il cumulo di successivi possessi uti dominus. Ma questo rigoroso Onere probatorio si attenua laddove il bene in contestazione provenga pacificamente da un dante causa comune ai due litiganti. Ne questo principio viene meno qualora l'unicita del dante causa venga contestata in modo generico o immotivato, ovvero senza il conforto di prove specifiche e pertinenti. (Conf 4846/78, mass n 394544).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)