Sez. 2, Sentenza n. 518 del 26/01/1982 (Rv. 418223 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - "PROBATIO DIABOLICA" - ATTENUAZIONE - PRESUPPOSTO - MANCATA CONTESTAZIONE DEL CONVENUTO CIRCA L'ORIGINARIA APPARTENENZA DEL BENE AD UN COMUNE DANTE CAUSA.*
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - "PROBATIO DIABOLICA" - ATTENUAZIONE - PRESUPPOSTO - MANCATA CONTESTAZIONE DEL CONVENUTO CIRCA L'ORIGINARIA APPARTENENZA DEL BENE AD UN COMUNE DANTE CAUSA.*
Il rigore della cosiddetta probatio diabolica, la quale comporta l'Onere a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicatore non ha l'Onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti. (V 816/81, mass n 411298; (V 4678/80, mass n 408490; (V 4129/79, mass n 400636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)