Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26200 del 30/12/2015 (Rv. 637913 - 01)
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimenti camerali contenziosi in grado d'appello - Udienza di comparizione delle parti - Delega del collegio ad uno dei suoi componenti - Ammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nei procedimenti camerali contenziosi che si svolgono in grado d'appello è legittima la delega allo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti ad uno dei componenti del collegio, poiché tale possibilità è prevista dall'art. 350, comma 1, c.p.c. per il giudizio a cognizione piena, le norme processuali relative al quale, ove non incompatibili, integrano quelle dettate per i procedimenti camerali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)