Sez. 3, Sentenza n. 12957 del 14/06/2011 (Rv. 618359 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Appello - Procedimento collegiale - Attività istruttoria - Delega ad uno dei componenti - Conseguenze - Automatica nullità della sentenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)
L'attività istruttoria (nella specie assunzione di prova testimoniale) svolta su delega del collegio da parte di uno dei suoi componenti, in violazione della regola della trattazione collegiale dell'appello davanti alla corte d'appello, non si traduce automaticamente in un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con conseguente nullità assoluta della relativa pronuncia, occorrendo, a tal fine, la specifica deduzione e il positivo riscontro, che l'attività stessa abbia, in concreto, comportato l'esplicazione di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)