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Sez. 3, Ordinanza n. 11290 del 29/04/2025 (Rv. 674666-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA | Corresponsabilità di tre soggetti - Citazione in giudizio solo di due - Condanna solidale al risarcimento dei danni in una percentuale inferiore al 100% - Limiti della condanna per i due soggetti evocati in giudizio - Rapporti interni. RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE - In genere. RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674666-01

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA

La condanna di due coobbligati al risarcimento del danno in una percentuale inferiore del 100%, poiché un terzo (potenziale) coobbligato, benché ne sia stata astrattamente riconosciuta la corresponsabilità (nella specie, in misura del 10%), non è stato evocato in giudizio dal danneggiato, comporta che i due soggetti ritenuti responsabili e condannati al risarcimento dei danni (nella specie, in percentuale pari al 90%) siano vincolati in solido entro i limiti della accertata responsabilità, salvo riparto interno pro quota (nella specie, paritariamente riconosciute nella misura del 45%).

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)