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Sez. 3, Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023 (Rv. 669530 - 03)

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA | Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico - Rivalsa nei confronti del sanitario - Ripartizione paritaria della responsabilità - Affidamento della logistica ad altra struttura - Applicazione del principio - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669530-03

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA

In tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute) trova applicazione anche quando l'azienda sanitaria abbia affidato la logistica, oltre ad alcuni distinti supporti assistenziali, ad altra struttura, perché il medico, rispetto alla prestazione relativa al paziente, resta ausiliario della

prima anche se questa si sia accordata, in accertata esternalizzazione, con altri enti, per i mezzi materiali.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)