Sez. 1, Sentenza n. 18724 del 06/09/2007 (Rv. 598999 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI | Responsabilità per le nuove operazioni compiute - Disciplina previgente al d.lgs. n. 6 del 2003 - Cooperativa esercente il credito - Fattispecie di versamento di denaro in deposito da parte del socio - Natura giuridica - Qualità di terzo creditore danneggiato - Sussistenza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI
Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende dall'adesione al contratto sociale, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del servizio resogli dall'ente. In materia di cooperative esercenti il credito, il versamento su libretto di risparmio di denaro da parte di chi sia anche socio determina un rapporto che sorge dal contratto di deposito bancario e non dal vincolo sociale, sicché l'accettazione del deposito operato dagli amministratori della cooperativa, in spregio al divieto di compiere nuove operazioni sociali in presenza di una causa di scioglimento, può integrare la responsabilità nei confronti del socio in quanto terzo creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2449, Cod. Civ. art. 2516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)